Il DPCM 26 marzo 2008 e del Dlgs n.150/2009 ( legge Brunetta) ha disciplinato le modalità di rilascio ed invio della certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti pubblici e privati.


Per evitare spiacevoli equivoci si prega di prendere nota delle seguenti indicazioni essenziali:


1) il certificato di malattia deve essere rilasciato dal medico che fa la diagnosi;


2) non è possibile, secondo la citata legge, che un altro medico rediga un certificato di malattia sulla scorta di quanto prescritto da un altro collega;


3) i certificati di malattia devono essere inviati, obbligatoriamente, per via telematica ( on line); pena la nullità degli stessi;


4) sono esentati dall'invio online solo le strutture pubbliche che ancora non hanno il collegamento internet ( ospedali , distretti sanitari, specialisti ambulatoriali , ecc.) oppure le cliniche private o accreditate o gli specialisti privati ( liberi professionisti) che siano nelle stesse condizioni di quelle pubbliche. I MEDICI OPERANTI IN DETTE STRUTTURE, O I LIBERO PROFESSIONISTI, NON POSSONO, PERO' RIFIUTARSI DI RILASCIARE IL CERTIFICATO DI MALATTIA, ANCHE SE IN CARTACEO. INFATTI SOLO SE RILASCIATI DA TALI STRUTTURE , LA LEGGE AMMETTE L'ECCEZIONE DEL RILASCIO DEL CARTACEO CHE L'INPS DEVE ACCETTARE.