Il DPCM 26 marzo 2008 e del Dlgs n.150/2009 ( legge Brunetta) ha disciplinato le modalità di rilascio ed invio della certificazione di malattia per i lavoratori dipendenti pubblici e privati.
Per evitare spiacevoli equivoci si prega di prendere nota delle seguenti indicazioni essenziali:
1) il certificato di malattia deve essere rilasciato dal medico che fa la diagnosi;
2) non è possibile, secondo la citata legge, che un altro medico rediga un certificato di malattia sulla scorta di quanto
prescritto da un altro collega;
3) i certificati di malattia devono essere inviati, obbligatoriamente, per via telematica ( on line); pena la nullità degli stessi;
4) sono esentati dall'invio online solo le strutture pubbliche che ancora non hanno il collegamento internet ( ospedali ,
distretti sanitari, specialisti ambulatoriali , ecc.) oppure le cliniche private o accreditate o gli specialisti privati ( liberi professionisti) che siano nelle stesse condizioni di quelle
pubbliche. I MEDICI OPERANTI IN DETTE STRUTTURE, O I LIBERO PROFESSIONISTI, NON POSSONO, PERO' RIFIUTARSI DI RILASCIARE IL CERTIFICATO
DI MALATTIA, ANCHE SE IN CARTACEO. INFATTI SOLO SE RILASCIATI DA TALI STRUTTURE , LA LEGGE AMMETTE L'ECCEZIONE DEL RILASCIO DEL CARTACEO CHE L'INPS DEVE ACCETTARE.